Sportello Legale OMAR - Rubrica di Consulenza legale dedicata alle malattie rare
LoSportello Legale OMAR - Dalla Partedei Rari è una rubrica di consulenza legale dedicato alle malattie rare a cura di Roberta Venturi, avvocato e ricercatore di OSSFOR e Ilaria Vacca, caporedattore di OMAR. #DallaPartedeiRari
Durante il periodo di congedo straordinario, - si legge nel Messaggio - il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Fermo restando – si legge nel testo del Messaggio – che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Come ampiamente noto, l’indennità di accompagnamento per invalidi civili viene, di norma, sospesa in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni. Questo è non solo quanto già noto ma anche quanto riportato sul sito dell’INPS nella pagina dedicata all’indennità di accompagnamento.
Quando si parla di lavoro agile o smart working si intende che la prestazione lavorativa può essere svolta anche “a distanza”, tipicamente da casa, restando funzionalmente e strutturalmente collegati all’attività aziendale tramite strumenti informatici e telematici. Questa modalità lavorativa, detta anche telelavoro, è stata prevista durante l’emergenza da Covid 19 per i lavoratori cosiddetti fragili ed è attualmente prevista per questa categoria di lavoratori fino al 31 dicembre 2023.
Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta, Assegno mensile agli invalidi civili e Pensione di inabilità agli invalidi civili sono tre prestazioni economiche associate al riconoscimento dell’invalidità e legate al riconoscimento di una certa riduzione della capacità lavorativa residua. Troppo spesso vengono confuse tra loro, per questo vogliamo fare chiarezza.
Si ricorda che il verbale rilasciato dall’INPS per il riconoscimento dell’invalidità civile contiene 4 sezioni, una delle quali contiene il giudizio espresso dalla Commissione. Questo è particolarmente importante perché consente di individuare con chiarezza lo status accertato (capacità lavorativa residua e invalidità espressa in percentuale) e i diritti che questo status fa valere.
In base a quanto previsto dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 119/2011, i lavoratori con disabilità che necessitano di cure hanno diritto a richiedere un congedo lavorativo ulteriore a quelli previsti dalla Legge 104, nonché svincolato dal riconoscimento di handicap ai sensi della medesima Norma.
CHI NE HA DIRITTO
I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.
Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Il rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, al quale è demandata la disciplina delle assenze per malattia, dei permessi e dei congedi (ad eccezione dei permessi previsti ai sensi della L.104), con particolare riguardo alla determinazione del cosiddetto periodo di comporto, ossia del periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore assente per malattia. È sempre il CCNL a determinare il trattamento economico spettante al lavoratore durante l’assenza per malattia.
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